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Circolare 234

Chiarimenti sugli studenti che frequentano un periodo all’estero

Chiarimenti sugli studenti che frequentano un periodo all’estero

Vista la nota MIUR n. 843 del 10 aprile 2013; Visto il D. Lgs. n. 297, art. 192 e altri successivi del 16 aprile 1994

Le esperienze di studio o formazione compiute all’estero dagli alunni italiani appartenenti al sistema di istruzione e formazione, per periodi non superiori ad un anno scolastico e da concludersi prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nell’istituto  di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dalle Indicazioni Nazionali dei Licei, dalle Linee Guida degli Istituti Tecnici e Professionali e dagli Accordi sulla Istruzione e Formazione Professionale siglati in sede di Conferenza Stato – Regioni (cfr. Art. 192, comma 3 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011, Titolo V).

Considerato il significativo valore educativo delle esperienze compiute all’estero, che ovviamente non vanno computate come periodi di assenza dalla frequenza scolastica, le istituzioni scolastiche sono invitate a facilitare tali esperienze e a definire, nel caso di studenti con “giudizio sospeso” in qualche materia, procedure idonee a pervenire allo scrutinio finale prima della partenza per il soggiorno di studio o formazione all’estero.

Prima della partenza è necessario che tale esperienza sia sempre preventivamente discussa e concordata con i docenti dei Consigli di classe “i punti di forza e di fragilità della preparazione dello studente, corredata di indicazioni su attività didattiche da svolgere prima della partenza e durante il soggiorno all’estero” (nota n. 843, B.1). Inoltre, viene firmato un Accordo scuola-famiglia nel quale vengono indicati i contenuti essenziali che lo studente dovrà recuperare al suo rientro (fac-simile visionabile al seguente link: https://www.liceodeamiciscuneo.edu.it/wp-content/uploads/fac-simile-Learning-Agreement-2024-2025.pdf)

Tale accordo è volto a:

  • Favorire la progettazione del percorso scolastico personalizzato volto a valorizzare l’esperienza formativa all’estero, facendola poi confluire, con apposita procedura di riammissione, alla scuola di appartenenza, nell’originario curricolo di studi;
  • Chiarire che la scuola di appartenenza recepirà la valutazione espressa dalla scuola straniera sul percorso formativo effettuato. Lo studente dovrà quindi sostenere al suo rientro un colloquio per la verifica, anche auto valutativa, dei contenuti disciplinari eventualmente da recuperare in quanto propedeutici al proseguimento degli studi e al conseguimento del diploma;
  • Valorizzare le potenzialità di tale esperienza ai fini di una ricaduta positiva nel curriculum formativo dell’allievo.

Secondo l’Accordo:

Lo studente si impegna a

  • frequentare regolarmente, con interesse e partecipazione, la scuola ospitante all’estero
  • informare con cadenza mensile il Consiglio di Classe, tramite il tutor, o direttamente i singoli docenti, in merito all’andamento scolastico nella scuola ospitante e alle attività svolte
  • richiedere ai singoli docenti che hanno definito i contenuti irrinunciabili di apprendimento l’indicazione di tutto quanto necessario per una personale preparazione (appunti, dispense, prove di verifica, etc.)
  • trasmettere alla scuola di appartenenza un certificato di frequenza ed eventuali valutazioni rilasciate dalla scuola estera durante l’esperienza formativa (es. pagella del primo quadrimestre, certificazioni, etc.)
  • richiedere alla scuola ospitante e trasmettere tempestivamente a quella d’appartenenza, a conclusione della sua esperienza, la relativa documentazione finale utile al riconoscimento, affinché
  • venga recepita agli atti dal percorso formativo personale dello studente

La famiglia si impegna a

  • curare con particolare attenzione gli atti burocratici (iscrizione, comunicazioni, etc.)
  • mantenere contatti con cadenza bimestrale con il coordinatore per aggiornarlo sull’andamento dell’esperienza all’estero del proprio figlio
  • sostenere, verificare e sollecitare, se necessario, il passaggio di informazioni fra lo studente e la scuola

Il Dirigente scolastico e il Consiglio di Classe si impegnano a

  • incaricare un docente come tutor a cui lo studente e la famiglia possano fare riferimento durante il periodo di studio all’estero
  • indicare i contenuti irrinunciabili di apprendimento per le discipline del curricolo
  • fornire con regolarità tutto quanto ritenuto necessario per una personale preparazione dell’alunno (appunti, dispense, prove di verifica, etc.) relativamente ai contenuti irrinunciabili di apprendimento indicati dai diversi docenti.
  • recepire la documentazione di frequenza e di valutazione dello studente rilasciata dalla scuola straniera
  • concordare con l’alunno le modalità ed i tempi per l’accertamento della sua preparazione e per l’eventuale attività di recupero
  • valutare il credito scolastico da assegnare allo studente per l’anno scolastico in cui ha svolto il percorso di studio all’estero
  • valorizzare l’esperienza nel documento di presentazione dello studente all’Esame di Stato.

Al fine di collegare il percorso formativo all’estero con quello curricolare per l’ammissione all’anno scolastico successivo, il Consiglio di Classe acquisirà:

  • il certificato di frequenza rilasciato dalla scuola estera quanto prima possibile al rientro
  • le valutazioni formali e informali rilasciate dalla scuola estera nel corso dell’anno
  • le relazioni mensili dell’alunno (tramite mail), sull’andamento dell’esperienza di studio all’estero e sul suo rendimento scolastico
  • un attestato di frequenza e valutazione finale, in lingua inglese, rilasciato dalla scuola estera
  • il carteggio (via email, etc.) intercorso tra l’alunno e il tutor e i singoli docenti.

Al rientro dall’estero lo studente terrà un colloquio con il Consiglio di classe per valorizzare l’esperienza dello studente e le competenze acquisite dagli studenti che hanno compiuto un’esperienza che richiede “impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio” (nota n. 843, B.1). Sul nostro sito si possono visionare le linee guida per la presentazione di suddetto colloquio al seguente link: https://www.liceodeamiciscuneo.edu.it/wp-content/uploads/LINEE-GUIDA-Presentazione-per-il-Colloquio-di-Valorizzazione-dellesperienza-allestero.pdf

Il reinserimento dello studente NON è equiparabile al recupero di chi ha riportato la sospensione del giudizio (cioè è stato “rimandato”): il Consiglio di Classe procederà alla valutazione complessiva degli elementi di certificazione rilasciati dalla scuola estera e di quelli desunti dall’eventuale colloquio di valorizzazione dell’esperienza all’estero in programma per la fine di agosto dell’anno di partenza (quarto anno). Le lacune che dovessero emergere in tale sede –che non sono debiti – saranno oggetto di una attività di recupero    nel corso dell’anno di rientro, e dovranno essere colmate entro lo scrutinio di ammissione all’Esame di Stato (art. 6 del regolamento dell’Autonomia). Il recupero è finalizzato all’acquisizione dei dati fondamentali per un corretto e proficuo proseguimento nella classe successiva. Le indicazioni del MIUR, diffuse con nota prot. 843/2013, portano a ritenere che le verifiche al rientro dal periodo all’estero non possano essere considerate alla stregua di un vero e proprio esame.

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